Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Art. 1
1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.
3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 35/2017
Art. 2
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 3
 (Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)
2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.
3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.
5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 54, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 54, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera c), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera d), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
5 Comma 3 .1 aggiunto da art. 9, comma 36, L. R. 31/2017
6 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 35/2017
Art. 4
 (Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito)
2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 55, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 37, L. R. 31/2017
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 35/2017
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 35/2017
Art. 8
 (Cause di decadenza)
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definite ulteriori cause di decadenza.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 38, lettera a), L. R. 31/2017
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 38, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 59, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
Art. 12
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.
2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.
4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.
5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 13
 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1.
I commi da 5 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all' articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).