Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
CAPO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
Art. 3
 (Inquadramento di personale)
2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.
3. Gli eventuali incarichi in essere, quali posizioni organizzative e coordinamenti, attribuiti dalle Province sono mantenuti in carico ai singoli dipendenti sino al 31 dicembre 2015, con conservazione del relativo trattamento economico.
4. La Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data di trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1; la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale dei predetti contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali, l'Amministrazione regionale può attuare le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1.
6. Qualora le risorse previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali non consentano la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 nel corso del 2015, l'Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di detto personale, nel rispetto dei limiti assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2017.
7. Ai fini della stabilizzazione di cui al comma 5, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei servizi per l'impiego provinciali si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso le Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 4
 (Piano di subentro)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti.
4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.
5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.
Art. 5
 (Trasferimento delle risorse)
1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.
4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.
5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento, mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.
6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 26/2015
2 Comma 7 interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 26/2015