Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.
1. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 23 č sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed č approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.>>;
b)
il comma 3 dell'articolo 30 č sostituito dal seguente:
<<3. L'atto di indirizzo č adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.>>;
c)
il comma 3 dell'articolo 39 č sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale sono determinate le modalitā di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalitā di cui al comma 2.>>;
d)
al comma 4 dell'articolo 41 le parole <<della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono>> sono sostituite dalle seguenti: <<della competente Commissione consiliare, che si esprime>>;
e)
al comma 3 dell'articolo 58 le parole <<, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,>> sono soppresse.