Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 15

(Funzioni dei Comuni)

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;

c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;

d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;

e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;

f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;

g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;

i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.

(1)

2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;

b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;

c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29;

d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'articolo 40, commi 2 e 5.

3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.

4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'articolo 34 e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell’anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

(2)

5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all’articolo 34, comma 4.

(3)

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.

(4)

12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

(5)

12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:

a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;

b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.

(6)

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Note:

Le lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. b), della medesima L.R. 11/2015.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018

Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018

Parole aggiunte al comma 12 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2018

Comma 12 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera g), numero 4), L. R. 3/2018

Comma 12 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 10/2023