Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
TITOLO V
 AZIONI DI CONTROLLO
CAPO I
 POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONI
Art. 55
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'articolo 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta.
2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato.
4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata.
5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
Art. 56
 (Sanzioni)
2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.
3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.
8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.
10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.
18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.
19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.
20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 23, L. R. 31/2017
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 1), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 3), L. R. 3/2018
5 Comma 14 sostituito da art. 4, comma 43, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020
7 Comma 13 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera h), numero 1), L. R. 16/2021
8 Comma 15 sostituito da art. 4, comma 14, lettera h), numero 2), L. R. 16/2021
9 Comma 21 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera c), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 4, lettera c), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 21 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 13/2022
12 Parole sostituite al comma 13 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13 Parole aggiunte al comma 23 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 57
 (Procedura sanzionatoria)
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5 Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022