Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
TITOLO II
 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
CAPO I
 FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 7
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;
l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
 (Funzioni di difesa del suolo)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:
a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;
h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;
o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.
3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.
4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.
6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.
Note:
1 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 10
 (Piano regionale di tutela delle acque)
1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.
14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.
15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 11
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1 Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2 Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a)   ( ABROGATA )
c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;
e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;
k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.
m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.
Note:
1 Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
3 Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 12/2018
5 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 106, comma 1, L. R. 8/2022
CAPO II
 FUNZIONI DEI COMUNI E DEI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 15
 (Funzioni dei Comuni)
3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.
5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.
7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.
9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.
10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.
13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1 Le lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. b), della medesima L.R. 11/2015.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 12 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2018
5 Comma 12 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera g), numero 4), L. R. 3/2018
6 Comma 12 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 16
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.
5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.
7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.
Note:
1 Le lettera a) e b) del comma 1 e le lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. c), della medesima L.R. 11/2015.
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 44/2017
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 44/2017
4 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera c), L. R. 44/2017
5 Comma 9 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018