Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 61 ter
1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.
2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017