Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 57
 (Procedura sanzionatoria)
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5 Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022