Art. 57
(Procedura sanzionatoria)
1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell’ambito delle rispettive funzioni.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5 Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022