Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 50
 (Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.
2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.
5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.
6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.
7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.
9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.
11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera w), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 4, comma 1, lettera w), numero 2), L. R. 3/2018
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 42, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 3 bis abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
5 Comma 8 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 88, comma 1, L. R. 8/2022
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.