Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 49
 (Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali č riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.
2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
4 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
5 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.