Art. 27
(Interventi urgenti di asporto di materiale litoide)
1. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, questi sono autorizzati dall'ente competente per classe di corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.
3. Sono fatte salve le procedure relative agli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della
legge 225/1992.