Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalità di razionalizzazione dell'attività amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe.
CAPO II
 FUSIONE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO <<TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA>> NELL'<<AGENZIA REGIONALE PROMOTUR>>
CAPO III
Art. 3
1. All'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi nel settore del turismo;
b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato;
c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
e) istituisce e gestisce infrastrutture informative sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita e piste da sci e relative pertinenze;
k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.>>;

Art. 4
1.
L'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 sexies
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.>>.

Art. 5
1.
Dopo l'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 5 sexies 1
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spetta al Direttore generale:
a) l'approvazione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;
b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;
c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;
d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;
f) l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;
g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;
h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;
i) la stipula delle convenzioni;
j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;
l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;
m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);
n) l'attuazione della politica tariffaria come definita ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d).

Art. 6
1.
L'articolo 5 septies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 septies
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.>>.

Art. 8
1.
Dopo l'articolo 5 decies della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:
Art. 5 undecies
 (Trasparenza)
<<1. In attuazione del principio di trasparenza, alla PromoTurismoFVG si applicano le norme di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), così come integrate dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).>>.

CAPO V
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera bb), L. R. 21/2016