1.
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti:
a) le modalitą di individuazione dei destinatari del riconoscimento istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
b) i requisiti, le modalitą di richiesta, istruttoria e assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 5;
c) le tematiche degli studi oggetto dell'istruttoria per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 5.