Art. 3
(Esposizione della bandiera)
1. In applicazione dell'
articolo 6 della legge regionale 27/2001, gli enti locali e gli uffici della Regione possono esporre all'esterno delle proprie sedi, in occasione della "Fieste de Patrie dal Friûl", la bandiera del Friuli.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne facciano richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.