Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 7

(Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.

(1)(2)(3)(4)(8)

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

(5)

2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.

(6)

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

(7)

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 6/2019