Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 66

(Riacquisto)

1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.

2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

7. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, ridenominata Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i Consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola <<de minimis>> possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.