Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.>>.