Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 4

(Portale del marketing territoriale)

(1)

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.

Note:

Articolo sostituito da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.