Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 37

(Inserimento degli articoli 32 bis e 32 ter nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 32 bis

(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32 ter

(Operazioni societarie)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.>>.