Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio per favorire:

a) nuovi investimenti;

b) lo sviluppo del sistema produttivo;

c) la crescita economica;

d) la tutela e la crescita dell'occupazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;

b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;

c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;

d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;

e) sostiene le specializzazioni produttive.