Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 98
 (Norme transitorie e finali)
1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'Amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.
3. I consorzi partecipati dalla Regione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 82.
4. La Regione, in deroga alle prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 82, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea straordinaria nei consorzi ai quali partecipa.
6. Il mandato dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino, č prorogato fino a quest'ultima scadenza.
7. Nelle more delle operazioni di riordino di cui all'articolo 63, la Giunta regionale esercita la vigilanza di cui all'articolo 14 della legge regionale 3/1999 per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive nel termine di novanta giorni dall'invio degli atti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 19/2015
2 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 24/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.