Art. 55
(Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)
1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, gią riconosciute ai sensi della
legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e costituite esclusivamente da soggetti privati, integrano i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera a).
2. L'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali, gią riconosciuta ai sensi della
legge regionale 27/1999, integra i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera c).
3. Le Agenzie di cui ai commi 1 e 2 possono fare parte dei cluster.