Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 52
 (Interventi urbanistici ed edilizi)
1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformitą dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivitą ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformitą dell'opera al progetto presentato.