Art. 23
(Sostegno alle start - up innovative)
1.
Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
b) accompagnamento dei nuovi imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attivitā di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 92, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021