1.
Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolamenti di attuazione e i bandi di cui all'articolo 11 stabiliscono i criteri e le modalità con cui può essere riconosciuta una premialità nei seguenti casi:
a) mantenimento o incremento del livello occupazionale dichiarato nella domanda di contributo;
b) assunzione di manodopera femminile;
c) adozione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.