Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO
Art. 2
 (Assegno vitalizio)
1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.
2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.
2 bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 3
 (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2019
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2019 , a decorrere dall'1 maggio 2019.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 5/2019
Art. 4
 (Esercizio dell'opzione)
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.
3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.
CAPO VII
Art. 10
1.
Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole <<quarto comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<terzo comma>>.

CAPO IX
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
 (Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)
1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.