Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Art. 73

(Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unità di bilancioCapitoloImporto
10.4.1.117012074.000
10.4.1.1170972765.303,85
11.3.1.11804907.000
11.3.1.118449541.000
9.4.1.116086038.000