Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
TITOLO VII
 NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO I
 NORME TRANSITORIE
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 56 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 56 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 10/2016
5 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
6 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 44, L. R. 31/2017
7 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 45, L. R. 31/2017
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
9 Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
10 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 56 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 3, L. R. 3/2016
2 Comma 5 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 10/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 20/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 24/2016
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 12/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 18/2015
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 30, comma 1, L. R. 20/2016
5 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 18/2015
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
3 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 61
Note:
1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
6 Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
7 Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
Art. 61 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
4 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;
b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014
Art. 71
 (Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)
1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014, come sostituito dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.
Art. 72
 (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca>>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 73
 (Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:
Unità di bilancioCapitoloImporto
10.4.1.117012074.000
10.4.1.1170972765.303,85
11.3.1.11804907.000
11.3.1.118449541.000
9.4.1.116086038.000


Art. 74
 (Norme finanziarie)
1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.