Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Art. 72
 (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca>>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.