Art. 53
(Prima programmazione delle attivitā della Centrale unica)
1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attivitā della Centrale unica di committenza regionale č effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.
2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015
2 Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015