Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
3 Articolo 27 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
4 Articolo 56 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
5 Articolo 56 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
6 L'Allegato A della presente legge è stato modificato dall'art.39 della L.R.12/2015.
7 Capo II bis del Titolo VI aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
8 Articolo 55 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
9 Gli Allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 3/2016.
10 Articolo 35 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
11 Articolo 58 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016
12 Articolo 56 quater aggiunto da art. 36, comma 3, L. R. 3/2016
13 L'Allegato B della presente legge è stato modificato dall'art. 60 della L.R. 4/2016.
14 Articolo 19 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
15 Capo IV bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
16 Articolo 35 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
17 Articolo 35 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
18 Articolo 38 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 10/2016
19 Gli allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli artt. 17, 18, 19 e 20 della L.R. 10/2016.
20 Articolo 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 20/2016
21 Articolo 55 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
22 Articolo 61 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016
23 Gli Allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 20/2016.
24 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 20/2016 , all'Allegato A della medesima L.R. 26/2014.
25 Allegato C bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 20/2016
26 L'Allegato B della presente legge è stato modificato dall'art. 6, c. 5, della L.R. 24/2016.
27 Articolo 44 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
28 L'Allegato C bis della presente legge è stato modificato dall'art. 9, c. 9, lett. a), b), c) e d) della L.R. 44/2017.
29 Parole aggiunte all' Allegato C bis da art. 5, comma 1, L. R. 4/2018
30 Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 31/2018
31 Capo I del Titolo II abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
32 Capo III del Titolo II abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
33 Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
34 Capo I del Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
35 Capo II del Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
36 Capo I del Titolo VI abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
37 Capo I del Titolo VII abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
38 Capo IV bis del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
39 Capo III del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
40 Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
41 Titolo I abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
42 Capo I del Titolo I abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
43 Titolo II abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
44 Capo II del Titolo II abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
45 Capo I del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
46 Capo II del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
47 Capo III del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
48 Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
49 Capo I del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
50 Capo II del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
51 Allegato A abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
52 Allegato B abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
53 Allegato C abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
54 Allegato C bis abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
55 Titolo II abrogato a far data dall'1/1/2021, come stabilito dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019, a esclusione dell'art. 8, commi 9, 10 e 11, così come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
56 Capo III del Titolo II ripristinato a seguito della modifica dell'art. 40, c. 1, lett. b), L.R. 21/2019, così come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
TITOLO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
TITOLO II
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
CAPO I
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 4 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 20/2016
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 12/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 21/2019 . Le Unioni territoriali intercomunali esistenti alla data di entrata della L.R. 21/2019, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1/1/2021, come previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima.
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015
4 Parole aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015
5 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2016
6 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 38, comma 1, L. R. 21/2019
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 21/2019
9 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 31/2018
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 12/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2015
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 18/2015
4 Comma 2 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 60, L. R. 20/2015
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 61, L. R. 20/2015
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
10 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 7 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
4 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO III
 PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 8
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
5 Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
6 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
7 Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
8 Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
9 Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
TITOLO III
 ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
CAPO I
 AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
3 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
 ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
4 Lettera c) del comma 10 sostituita da art. 6, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
5 Parole sostituite alla lettera h) del comma 10 da art. 6, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
6 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
 DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 5, L. R. 33/2015
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 31/2018
7 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 30, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
10 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
11 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
12 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
13 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/2018
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, L. R. 9/2019
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO IV
 ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
Art. 21
1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
5 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I
 FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 33/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
5 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
6 Comma 3 bis abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 21/2019
8 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 21/2019 . Le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1/10/2020.
9 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
 ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 2 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
5 Parole soppresse alla lettera h) del comma 1 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
8 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
10 Parole aggiunte alla lettera l) del comma 1 da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
11 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 2, lettera c), L. R. 44/2017
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2018
14 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016
8 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2016
9 Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
13 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 24/2016
14 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 9/2017
15 Numero 5 bis) della lettera b) del comma 1 aggiunto da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
16 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
17 Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
19 Comma 4 bis abrogato da art. 9, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
20 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017
21 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 27 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 18/2015
3 Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 20/2016
4 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
 TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 2, L. R. 3/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
4 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
5 Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
6 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 9, comma 34, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
8 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 34, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 34, lettera a), numero 3), L. R. 14/2016
10 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 1, L. R. 20/2016
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 6, L. R. 25/2016
12 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 9/2017
13 Parole aggiunte al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 9/2017
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
15 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 31/2018
16 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
CAPO IV
 PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 18/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 34, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 34, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 34, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5 Comma 7 ter aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 14/2016
6 Parole aggiunte al comma 7 da art. 25, comma 1, L. R. 20/2016
7 Comma 4 quater aggiunto da art. 10, comma 27, L. R. 31/2017
8 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
Art. 35 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 20/2016
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO IV BIS
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 35 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 35 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
TITOLO V
 SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
CAPO I
 SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2016
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 47, L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 62, L. R. 20/2015
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2016
4 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
7 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 44/2017
8 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 44/2017
9 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
TITOLO VI
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
CAPO I
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO II
 ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Art. 43
 (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
Note:
1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5 Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10 Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11 Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12 Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13 Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 44 bis
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 45
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7 Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8 Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13 Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16 Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Aggiudicazione di appalti su delega)
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 49
 (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4 Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5 Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8 Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9 Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
TITOLO VII
 NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO I
 NORME TRANSITORIE
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 56 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 56 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 10/2016
5 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
6 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 44, L. R. 31/2017
7 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 45, L. R. 31/2017
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
9 Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
10 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 56 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 3, L. R. 3/2016
2 Comma 5 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 10/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 20/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 24/2016
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 12/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 18/2015
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 30, comma 1, L. R. 20/2016
5 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 18/2015
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
3 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 61
Note:
1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
6 Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
7 Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
Art. 61 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
4 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;
b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014
Art. 71
 (Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)
1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014, come sostituito dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.
Art. 72
 (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca>>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 73
 (Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:
Unità di bilancioCapitoloImporto
10.4.1.117012074.000
10.4.1.1170972765.303,85
11.3.1.11804907.000
11.3.1.118449541.000
9.4.1.116086038.000


Art. 74
 (Norme finanziarie)
1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.