Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 quater aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 5 septies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Articolo 4 bis aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022

Art. 1

(Finalità)

01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.

(1)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.

2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.

(2)

3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.

(3)

Note:

Comma 01 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/2020

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2020

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2020

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;

a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;

a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;

a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;

b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

(1)(2)(3)

Note:

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020

Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020

Lettera a quater) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 2 bis

(Destinatari)

(1)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli adolescenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva.

(4)

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

(5)

3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

(1)

4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.

(2)

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

(3)

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

(6)

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.

(7)

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 28/2015

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 28/2015

Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 28/2015

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2020

Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020

Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

a) i Comuni, singoli o aggregati;

b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;

c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;

d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;

e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

f) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

(1)(2)(3)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2020

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 2, L. R. 18/2020

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 3, L. R. 18/2020

Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 18/2020

Art. 4 bis

(Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)

(1)

1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo.

(2)

2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.

3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 25.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.

(3)(4)

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 41, lettera a), L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023

Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023

Art. 5

(Politiche familiari)

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto alla solitudine e di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone che soffrono la solitudine e delle persone anziane:

a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;

b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;

c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

c bis) riconosce e promuove il ruolo di supporto alle persone e le azioni di contrasto alla solitudine che vengono esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, aumentandone la resilienza.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2020

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 2, L. R. 18/2020

Art. 5 bis

(Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)

(1)

1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 5 ter

(Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)

(1)

1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 5 quater

(Terzo settore)

(1)

1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 5 quinquies

(Enti pubblici)

(1)

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 5 sexies

(Benessere)

(1)

1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:

a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;

b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 5 septies

(Utilizzo delle tecnologie informatiche)

(1)

1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:

a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;

b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;

c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;

d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;

e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 6

(Formazione)

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e in particolare:

a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;

c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università delle LiberEtà o della Terza età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;

d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;

e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

f bis) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.

(1)

4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Note:

Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 7

(Impegno civile)

1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.

3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretti a sviluppare l'impegno civile degli anziani favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

Art. 8

(Cultura e turismo sociale)

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socio culturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Regione:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

Art. 9

(Trasporti sociali)

1. Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:

a) riconosce al servizio regionale dei pubblici trasporti caratteri sociali con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sanitarie e sociali;

b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;

c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;

d) promuove e sostiene servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale.

Art. 10

(Salute e benessere)

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione:

a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;

b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;

d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 11

(Accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie)

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:

a) sostiene la diffusione di informazioni e opportunità anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;

b) promuove protocolli operativi tra i soggetti di cui all'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a);

c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilità delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;

d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Art. 12

(Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati a:

a) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;

b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di contrasto alla solitudine e sostegno dell'invecchiamento attivo.

(1)

2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.

3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 18/2020

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo".

2. All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>>;

b) dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, all'unità di bilancio 8.1.1.1138, nella denominazione del capitolo 4865, le parole <<all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>> e dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.