Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 18/2020
2 Articolo 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2020
3 Articolo 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
4 Articolo 5 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
5 Articolo 5 quater aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
6 Articolo 5 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
7 Articolo 5 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
8 Articolo 5 septies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020
9 Articolo 4 bis aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.
2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
Note:
1 Comma 01 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/2020
2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2020
Art. 3
 (Programmazione degli interventi)
3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 28/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 28/2015
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 28/2015
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2020
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020
7 Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 18/2020
Art. 4 bis
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 41, lettera a), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 6
 (Formazione)
2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.
4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.
Note:
1 Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 18/2020
Art. 7
 (Impegno civile)
1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.
3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.
4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretti a sviluppare l'impegno civile degli anziani favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.
5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.
Art. 10
 (Salute e benessere)
1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione:
a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;
b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;
c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;
d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.