Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 20/11/2014 al 29/07/2015

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
CAPO II
 ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 6
 (Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
3. Il Direttore dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.
Art. 8
 (Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
Art. 10
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;
b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.
2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.
3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.