Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 32 bis aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

Articolo 32 ter aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

Articolo 27 bis aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

Articolo 12 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Articolo 32 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016

Articolo 27 ter aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

Articolo 32 quinquies aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 25/2018

10  Articolo 27 quater aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  Articolo 17 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019

12  Sostituita la rubrica del Capo VIII da art. 47, comma 2, L. R. 9/2019

13  Articolo 32 sexies aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019

14  Capo VIII bis del Titolo III aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019

15  Articolo 30 bis aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019

16  Articolo 30 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

17  Articolo 26 bis aggiunto da art. 6, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Articolo 29 bis aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

19  Articolo 26 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2020

20  Articolo 32 ante aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2020

21  Capo VI bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 22/2021

22  Articolo 28 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 22/2021

23  Articolo 17 ter aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022

24  Articolo 29 ter aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023

25  Articolo 30 quater aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.

Art. 3

(Principi)

1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 9 della Costituzione, considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.

2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.

3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.

4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

CAPO I

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

Art. 4

(Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

a) spettacolo dal vivo;

b) attività cinematografica e audiovisiva;

c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;

d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;

e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;

b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;

c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;

d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016

Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 6, L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 14/2023

Art. 5

( ABROGATO )

(4)

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Art. 6

( ABROGATO )

(14)

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f quater) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f sexies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera f septies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera d), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

10  Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

11  Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 35, L. R. 34/2015

12  Parole aggiunte al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2016

13  Con riferimento al c. 2, lettere f ter) e f quater) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

14  Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 7

(Osservatorio regionale della cultura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

(2)

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale della raccolta dei dati.

(1)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015

Parole sostituite al comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 19/2021

TITOLO III

ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 8

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

Art. 9

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

(1)(2)

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

(3)

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 10

(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all’ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un’unica soluzione anticipata.

(1)(2)

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 11

(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.

(1)

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall’articolo 12, comma 2 bis.

(2)(3)(4)(5)

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.

(6)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

(2)

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3 bis.

(3)(4)

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

(6)

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016

Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 12 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(5)(7)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016

Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

(1)

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015

Art. 14

(Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

(1)(2)(3)

2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;

b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;

d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;

f) progetti locali di spettacolo dal vivo.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 15

(Circuitazione opere liriche)

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(1)(2)(3)(5)

1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021

Art. 16

(Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.

(2)

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell’incentivo assegnato all’organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.

(1)(3)(4)(6)

3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023

Art. 17

(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

(1)(2)(6)

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(3)(4)

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

(5)

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020

Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)

(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 17 ter

(Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)

(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022

CAPO II

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Art. 18

(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Art. 19

(Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

(1)(3)(4)(5)

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015

Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Art. 20

(Attività della Cineteca regionale)

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

(3)

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali;

b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.

(1)(2)

4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Note:

Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015

Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 21

(Cinema nelle aree montane svantaggiate)

1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.

2.

( ABROGATO )

(1)(2)

3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015

Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021

Art. 22

(Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche)

(3)(6)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.

(1)(4)

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande.

(5)

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.

Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.

Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.

Art. 23

(Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

(1)

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

(2)

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

(3)

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

(4)(5)(6)

6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) manifestazioni e festival cinematografici;

b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.

(7)

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015

Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023

Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023

Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO III

ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ

Art. 24

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

(1)(2)(3)

6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023

Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023

Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 25

(Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 7/2015

Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 21, L. R. 16/2016

CAPO IV

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA

Art. 26

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

(1)(2)(9)

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.

(3)(10)

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

(4)

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b)

( ABROGATA )

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

(5)

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5.

( ABROGATO )

(6)

6.

( ABROGATO )

(7)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

(8)(11)(12)

8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) divulgazione umanistica;

b) divulgazione scientifica;

c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.

(13)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016

Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016

Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016

Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016

Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016

Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 . La disposizione trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022, come disposto dall'art. 34, c. 6, LR. 19/2021.

10  Parole sostituite al comma 1 bis da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

11  Parole soppresse al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023

12  Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023

13  Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 26 bis

(Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")

(1)

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 26 ter

(Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)

(1)

1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2020

CAPO V

VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA

Art. 27

(Valorizzazione della memoria storica)

1. La Regione sostiene:

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

(1)

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016

Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Art. 27 bis

(Attività dell'Università popolare di Trieste)

(1)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

(2)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

(3)

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016

Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016

Art. 27 ter

(Riconoscimento della quota sociale)

(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

Articolo interpretato da art. 7, comma 10, L. R. 31/2017

Art. 27 quater

(Promozione della cultura storica ed etnografica)

(1)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico.

(12)(13)

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;

b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione;

c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.

(2)(3)(4)(5)(14)

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:

a) uno o più avvisi pubblici con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;

b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.

(7)(9)(10)

5.

( ABROGATO )

(6)

6.

( ABROGATO )

(11)

6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

(8)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023

Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023

Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023

10  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023

11  Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

12  Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

13  Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

14  Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO VI

TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE

Art. 28

(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

a) il teatro amatoriale regionale;

b) il settore del folclore regionale;

c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;

d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;

b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);

d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

(5)(6)

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

(2)(8)

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

(3)

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.

(7)

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

(1)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015

Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015

Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015

Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015

Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021

CAPO VI BIS

PROGETTI CULTURALI GIOVANILI

Art. 28 bis

(Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)

(1)

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;

f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.

3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 22/2021

CAPO VII

PARTENARIATO

Art. 29

(Partenariato)

1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.

2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.

3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.

Art. 29 bis

(Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)

(1)

1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.

(2)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020

Art. 29 ter

(Accordi di collaborazione in partenariato)

(1)

1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.

3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.

4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.

Note:

Articolo aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023

CAPO VIII

RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI

Art. 30

(Residenze creative e culturali)

(5)

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.

(6)

2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.

(1)(3)(7)

3.

( ABROGATO )

(2)

3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(4)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015

Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015

Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019

CAPO VIII BIS

CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI

Art. 30 bis

(Contenitori culturali e creativi)

(1)

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;

2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;

3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;

2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;

3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019

Art. 30 ter

(Sostegno delle imprese culturali e creative)

(1)

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 30 quater

(Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)

(1)

1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.

2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO IX

DISTRETTI CULTURALI

Art. 31

(Distretti culturali)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.

(1)(2)

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

(4)

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.

(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021

Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021

TITOLO IV

NORME FINALI

CAPO I

NORME FINALI

Art. 32 ante

(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)

(1)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2020

Art. 32

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

(1)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

(3)(5)(6)(10)

1 bis.

( ABROGATO )

(2)(4)(7)(8)(11)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

(9)

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2015

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera h), numero 1), L. R. 14/2016

Parole soppresse al comma 1 bis da art. 6, comma 41, lettera h), numero 2), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016

Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016

Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017

10  Comma 1 sostituito da art. 49, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019

11  Comma 1 bis abrogato da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

(1)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

(1)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016

Art. 32 quinquies

(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

(1)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 25/2018

Art. 32 sexies

(Commissioni di valutazione)

(1)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

Note:

Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019

Art. 33

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 84, lettera d), L. R. 27/2014

Articolo abrogato da art. 7, comma 11, lettera e), L. R. 31/2017

Art. 34

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

Art. 35

(Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12,comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis e da 90 a 93, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

(1)(2)

3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014

Art. 36

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 68/1981 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a eccezione dell'articolo 8;

b) il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 29/1990 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

c) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale 4/1991 (Legge finanziaria 1991);

d) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 47/1991 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

e) l'articolo 79 della legge regionale 30/1992 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

f) gli articoli 118 e 120 della legge regionale 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

g) l'articolo 112 e il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 1/1993 (Legge finanziaria 1993);

h) i commi da 1 a 3, da 33 a 35, da 49 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 (Legge finanziaria 1999);

i) l'articolo 56 della legge regionale 9/1999 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

j) il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1999 (Assestamento del bilancio 1999);

k) i commi 4, 11, 26, 28, da 32 a 42 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000);

l) il comma 28 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2000 (Assestamento del bilancio 2000);

m) il comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 (Legge finanziaria 2001);

n) i commi da 36 a 39, 51, 52 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002 (Legge finanziaria 2002);

o) il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

p) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2002 (Assestamento del bilancio 2002);

q) i commi da 29 a 32, da 42 a 71 dell'articolo 6 e i commi da 38 a 43 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003 (Legge finanziaria 2003);

r) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2003 (Assestamento del bilancio 2003);

s) i commi 40, da 44 a 47, da 51 a 106 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 (Legge finanziaria 2004);

t) i commi 54, da 57 a 61, 66 e da 87 a 106 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005);

u) i commi 12 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005);

v) i commi da 24 a 38, da 41 a 46, da 48 a 56, da 61 a 69, 71, 72, da 96 a 98, 102 e 103 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006);

w) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, il capo II e il capo III e gli articoli 15 e 18 della legge regionale 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);

x) l'articolo 62 della legge regionale 24/2006 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

y) il comma 28, i commi da 34 a 50, da 61 a 66, da 111 a 116, da 126 a 128, 159, 159 bis, 160, 162, 163 e 167 dell'articolo 6 e i commi da 24 a 26 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007);

z) il comma 39 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007);

aa) i commi 11, 12, 13, 42 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008);

bb) la legge regionale 5/2008 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), a eccezione dell'articolo 23;

cc) i commi 34, 35 e 64 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009);

dd) la legge regionale 5/2009 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi);

ee) i commi da 10 a 13, 20, 21, 24, 25, 28 e 29 dell'articolo 7 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009);

ff) i commi 16 e 17 e i commi da 20 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010);

gg) l'articolo 12 della legge regionale 5/2010 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia);

hh) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2010 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

ii) l'articolo 184 della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

jj) i commi 37, 38, da 46 a 48, da 53 a 57 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011);

kk) i commi 44 e 45, il comma 48, i commi da 51 a 57, i commi 60, 61, 62, 63, da 66 a 68, da 75 a 77 e da 81 a 85 dell'articolo 6 e i commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011);

ll) i commi 16 e 17 dell'articolo 8 e i commi da 106 a 108, 112, da 134 a 222, da 230 a 253, da 260 a 265 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 (Legge finanziaria 2012);

mm) i commi 79, 80 e 81, la lettera c) del comma 85, i commi da 90 a 101, da 105 a 116, 117, da 121 a 126, da 135 a 140, da 144 a 149 e da 152 a 160 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012);

nn) i commi da 32 a 34, 38, le lettera a), b), d), f) del comma 39, da 55 a 68, da 90 a 93, da 161 a 163, da 182 a 199, da 206 a 208, da 216 a 221, da 231 a 233, da 240 a 272, da 333 a 335, da 343 a 348, da 354 a 356 e da 402 a 404 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012 (Legge finanziaria 2013);

oo) i commi da 7 a 10, 77 e 79 dell'articolo 5 della legge regionale 5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

pp) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013);

qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18/2013 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);

rr) i commi 69, 123 e 124 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014);

ss) l'articolo 12 della legge regionale 6/2014 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

Art. 39

(Norme finanziarie)

(1)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9346 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura".

3. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia".

4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6441 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione a titolo di cofinanziamento del FUS".

5. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.520.000 euro, suddivisa in ragione di 760.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuale ai teatri regionali di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione".

6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale".

7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi annuali per progetti regionali per il sostegno della produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo previa procedura valutativa delle domande".

8. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste".

9. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste sugli incentivi assegnati dallo Stato ".

10. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

11. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato".

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

13. In relazione al disposto di cui ai commi da 9 a 12, gli stanziamenti previsti sulle unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 di seguito elencati sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno riportati:

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 6385 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali".

15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale".

16. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 9347 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale previa procedura valutativa delle domande".

17. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo di enti di cultura cinematografica di interesse regionale per la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".

18. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche operanti almeno a livello sovracomunale".

19. Per le finalità previste dall'articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti all'Associazione Cineteca del Friuli per il sostegno dell'attività istituzionale e di servizio pubblico".

20. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6451 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate".

21. Per le finalità previste dall'articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 6452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".

22. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità".

23. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6454 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità previa procedura valutativa delle domande".

24. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6386 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Finanziamenti per il sostegno dell'attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF)".

25. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6455 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica".

26. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6456 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica".

27. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6457 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica previa procedura valutativa delle domande".

28. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6458 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per attività di rilevanza regionale relativa alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia".

29. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6459 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande".

30. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6460 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività, svolte anche fuori regione, dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande".

31. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6461 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori delle attività culturali".

32. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6463 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 8 e da 14 a 32 per complessivi 10.242.000 euro, suddivisi in ragione di 5.121.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBICAPITOLO20152016TOTALE
5.2.1.50475397100.000100.000200.000
5.2.1.504853402.500.0002.500.0005.000.000
5.2.1.50485390100.000100.000200.000
5.2.1.504954261.000.0001.000.0002.000.000
5.2.1.50495431200.000200.000400.000
5.2.1.50495434461.000461.000922.000
5.2.1.50505282700.000700.0001.400.000
5.2.1.5051539860.00060.000120.000
TOTALE5.121.0005.121.00010.242.000

Note:

Al comma 16, sostituite le parole "del capitolo 6447" con le parole "del capitolo 9347" come da Avviso di rettifica pubblicato nel BUR 10/9/2014, n. 37.

Art. 40

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2015.