Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1.

( ABROGATO )

(5)

2. Al comma 4 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole <<In via di prima applicazione,>> sono soppresse.

3. Per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a valere sulle risorse stanziate corrispondenti alle autorizzazioni di spesa già disposte a carico della unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono assegnati 90.000 euro a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

4. La Fondazione di cui al comma 3 presenta domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ammissibili anche le spese relative a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda.

5. Ai soli fini della valutazione di eventuali utili o avanzi, i soggetti di cui al capo V del titolo II della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), beneficiari di finanziamenti concessi dalla Direzione competente in materia di cultura, considerato lo scopo perseguito dagli enti territoriali di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, esercitando funzioni e gestendo servizi in modo coordinato, sono considerati alla stregua di singoli enti territoriali beneficiari di contributi per progetti culturali.

6. Alla luce dei rilevanti problemi di connessione della rete internet riscontrati nel territorio nazionale il 13 giugno 2014, in via eccezionale sono considerate ammissibili le istanze di cui all'articolo 6, comma 64, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), trasmesse con posta elettronica certificata il 14 giugno 2014.

7. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

8. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 8 e 9 dell'articolo 7 sono abrogati;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;

b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.

3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.

4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

9. Il contributo ventennale di complessivi un milione di euro pari a 50.000 euro annui e il contributo ventennale di complessivi 1.164.000 euro pari a 58.200 euro annui concessi, rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2009, al Comune di Palmanova ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata dal Friuli-Venezia Giulia), per il restauro del bastione Foscarini e della porta Aquileia o Marittima possono entrambi essere utilizzati, previa conferma dei contributi medesimi, dal beneficiario per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione del sistema fortificato di difesa della fortezza di Palmanova.

10. Ai fini della conferma di cui al comma 9 il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché di un programma operativo di intervento articolato su un periodo temporale corrispondente alle annualità dei contributi di cui al comma 9, da approvarsi da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

11. I ratei non liquidati dei contributi di cui al comma 9 sono erogati con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(2)(14)

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dall'articolo 9 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

1 ter. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1 bis, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.>>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura il 30 settembre dell’anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse. Con il decreto di concessione sono disposte le modalità di erogazione del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.

(3)

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia".

16. Al comma 141 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le parole <<e costituzione di una>> sono sostituite dalla seguente: <<della>>.

17. Nelle more della revisione organica della normativa regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati:

a) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena: 50.000 euro a sostegno del funzionamento e dello sviluppo nell'anno in corso del Museo multimediale SMO (Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena) di San Pietro al Natisone;

b) Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna: 50.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno in corso;

c) Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino di S. Croce in Comune di Trieste: 60.000 euro per la realizzazione di lavori di miglioramento e adeguamento della struttura museale e della sua accessibilità.

18. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 17 sono presentate entro il 15 settembre 2014 alla Direzione e al Servizio competenti in materia di beni culturali corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

19. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 17 possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione e, in relazione ai contributi stessi, ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2014, così suddivisa:

a) 50.000 euro a favore dell'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a sostegno del funzionamento e dello sviluppo del Museo multimediale SMO (Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena) di San Pietro al Natisone";

b) 50.000 euro a favore dell'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, per il sostegno dell'attività istituzionale";

c) 60.000 euro a favore dell'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 4987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, per la realizzazione di lavori di miglioramento e adeguamento della struttura museale e della sua accessibilità".

21. Al comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 le parole <<30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre>>.

22. In relazione alla disposizione di cui al comma 21, eventuali procedimenti amministrativi negativi, già avviati, relativi al termine del 30 aprile sono archiviati.

23.

( ABROGATO )

(7)

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica sito all'interno dell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, adiacente al campo principale esistente, per il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale.

25. Per le finalità di cui al comma 24, il 30 settembre dell’anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;

b) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma dell'intervento.

(4)

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4956 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica nell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, per il rifacimento della recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale".

27. I commi 102, 103 e 104 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di Patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo pluriennale concesso al Comune di Gemona del Friuli ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e a valere su fondi 2006, per l'intervento "Palazzetto dello Sport e zona esterna - II lotto", in favore di interventi di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.E.R.

29. Per le finalità di cui al comma 28 il Comune di Gemona del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo ai sensi del comma 28;

b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma degli interventi.

30. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo di cui al comma 28 e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del relativo contributo.

31. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

32. All'onere di 30.000 euro si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 13, della legge regionale 11/2013 per l'esercizio 2014.

33. Alla legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo del capo II <<Interventi per l'impiantistica sportiva>> è sostituito dal seguente: <<Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature>>;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica, incentivi in conto capitale per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.>>;

c) l'articolo 3 bis è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici del Friuli Venezia Giulia.

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo gli enti pubblici proprietari e le associazioni e società sportive senza fine di lucro concessionarie degli impianti sportivi di cui al comma 1.>>;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili.

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi i legali rappresentanti dei beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un importo non inferiore al contributo concesso.>>;

f) l'articolo 5 bis è abrogato;

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Bandi)

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di uno o più bandi nei quali sono individuati criteri e modalità di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.>>;

h) l'articolo 6 bis è abrogato;

i) dopo l'articolo 6 bis sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 ter

(Termini dei procedimenti)

1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.

Art. 6 quater

(Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva e di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, l'Amministrazione regionale promuove la raccolta, l'aggiornamento e la divulgazione delle informazioni relative agli impianti sportivi della regione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del CONI tramite la stipula di specifiche convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività specifiche per le quali l'Amministrazione regionale intende avvalersi del Comitato regionale del CONI e le risorse per il finanziamento delle stesse.>>;

j) l'articolo 9 è abrogato;

k) il titolo del capo X bis <<Tutela della salute, prevenzione e contrasto al doping>> è sostituito dal seguente: <<Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione>>;

l) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.

2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).

3. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.

4. La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.

5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.>>;

m) l'articolo 24 bis è abrogato;

n) l'articolo 24 ter è sostituito dal seguente:

<<24 ter

(attività di prevenzione e contrasto al doping)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.

3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.>>;

o) l'articolo 24 quater è sostituito dal seguente:

<<Art. 24 quater

(Attività di prevenzione)

1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;

b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;

c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali.>>;

p) gli articoli 24 quinquies, 24 sexies, 24 septies, 24 octies e 24 novies sono abrogati.

34. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 6 ter della legge regionale 8/2003, come introdotti dal comma 33, hanno effetto dall'1 gennaio 2015. II Servizio competente in materia di sport è autorizzato a pubblicare i bandi di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, per l'assegnazione delle risorse finanziarie relative all'esercizio 2015 anche nel corso dell'anno 2014.

35. I procedimenti contributivi per interventi di impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dai previgenti articoli 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis e 9 della legge regionale 8/2003 medesima, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 288 (Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003).

36. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4967 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi in conto capitale a Comuni singoli e associati e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale ed alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi".

37. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4961 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi agli enti pubblici proprietari di impianti sportivi e alle associazioni sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per lavori di ordinaria manutenzione".

38. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili".

39. Per le finalità previste dall'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 10.000 euro, per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 4966 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per convenzioni con il Comitato regionale del CONI per il monitoraggio dinamico degli impianti sportivi".

40. Il contributo di 891.482,70 euro concesso al Comune di Trieste per la realizzazione dell'intervento "Complesso sportivo di S. Andrea", compreso nel Programma regionale d'interventi per l'anno 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910 (Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e programma regionale d'interventi per l'anno 2010), e modificato con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2317 (Revisione del programma regionale di interventi nella provincia di Trieste per gli anni 2009 e 2010), può essere utilizzato dal Comune medesimo per la realizzazione degli interventi di "Completamento campo di calcio ridotto Costalunga" e di "Completamento campo di pattinaggio Polet".

41. Per le finalità di cui al comma 40, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta la domanda per la realizzazione dei nuovi interventi al Servizio competente in materia di attività sportive, corredata delle relative relazioni illustrative e dei relativi preventivi di spesa.

42. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 40 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo per la realizzazione di "Lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo".

43 bis. Il contributo di cui al comma 43 è destinato anche alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo contratto dalla Comunità montana della Carnia per la realizzazione dei lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo.

(1)

44. Per le finalità di cui al comma 43, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, del relativo preventivo di spesa e del cronoprogramma dell'intervento.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, con l'onere di 90.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione di lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

46. La Provincia di Pordenone è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso al Comune di Aviano per la realizzazione del "Campo di calcio presso il polo sportivo di Piancavallo", compreso nel Programma regionale degli interventi per l'impiantistica sportiva, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1910/2009, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2547 (Rettifica alla revisione del piano regionale di interventi nella provincia di Pordenone per l'anno 2010), a favore dell'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione del medesimo intervento.

47. Per le finalità di cui al comma 46 il Comune di Aviano comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone la rinuncia al contributo stesso e restituisce le somme ricevute in annualità costanti al netto delle spese sostenute e rendicontate all'Amministrazione stessa, e l'Agenzia regionale Promotur comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone l'accettazione della realizzazione dell'intervento medesimo, così come approvato dall'Amministrazione comunale di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla modifica del programma regionale degli interventi di cui al comma 46 in relazione al trasferimento del contributo dal Comune di Aviano all'Agenzia regionale Promotur.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per i lavori di sistemazione funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio "Ottavio Bottecchia" divenuti necessari a seguito della partecipazione del Pordenone Calcio s.s.d s.r.l. al campionato semiprofessionistico.

50. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Pordenone presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo di cui al comma 49 corredata della descrizione dei lavori, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per i lavori di adeguamento dello stadio "Ottavio Bottecchia".

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2014 alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana una sovvenzione una tantum in misura paritaria, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi, erogata in via anticipata e in unica soluzione.

53. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 52, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sovvenzione una tantum in misura paritaria alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi".

55. Per l'anno 2014, in relazione alle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, e pervenute entro il termine del 30 giugno, è possibile trasmettere eventuali elementi mancanti entro il termine del 30 settembre.

56. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2003 le parole <<organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle produzioni della>> sono sostituite dalle seguenti: <<prodotte dalla>>.

57.

( ABROGATO )

(6)

58. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/2006, come modificato dal comma 57, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6371 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche".

59. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.>>.

60.

( ABROGATO )

(13)

61.

( ABROGATO )

(8)(12)

62.

( ABROGATO )

(9)

63.

( ABROGATO )

(10)

64.

( ABROGATO )

(11)

65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

Note:

Comma 43 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2014

Parole soppresse al comma 11 da art. 6, comma 17, L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 29, lettera a), L. R. 20/2015

Parole sostituite al comma 25 da art. 6, comma 29, lettera b), L. R. 20/2015

Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Comma 57 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Comma 23 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

Comma 61 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.

Comma 62 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.

10  Comma 63 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.

11  Comma 64 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.

12  Il Regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017 è stato emanato con DPReg. 16/7/2020 n. 094/Pres. (B.U.R. 29/7/2020, n. 31) ed è in vigore dal 30/7/2020.

13  Comma 60 abrogato da art. 43, comma 1, lettera x), L. R. 22/2021

14  Comma 11 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2022