Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 4

(Finalità 3 - gestione del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario pari a un milione di euro finalizzato al consolidamento statico e alla ristrutturazione della sede municipale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda di contributo al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

3. La concessione del finanziamento viene disposta ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione dispone le modalità di erogazione e fissa i termini della rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3540 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per la ristrutturazione e l'ammodernamento della sede municipale".

5. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole <<ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile>>.

(1)

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 100.000 euro a titolo di cofinanziamento delle spese inerenti la ristrutturazione dell'immobile ex sede del Tribunale di via Scamozzi, da destinare a sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune è tenuto a presentare domanda di contributo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

8. La concessione ed erogazione del contributo viene disposta nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini della rendicontazione della spesa.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2095 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al Comune di Palmanova per la ristrutturazione dell'immobile ex sede del Tribunale da destinare a sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri".

10. L'ultimo periodo del comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente: <<Il Piano di governo del territorio entra in vigore il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale.>>.

11. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e in ossequio al principio di buona amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse finanziarie non utilizzate dalla parrocchia di San Marco Evangelista di Pordenone per la realizzazione dell'intervento di recupero di un immobile da adibire a centro di aggregazione giovanile in Comune di Clauzetto, per la realizzazione dei lavori di completamento del restauro del duomo concattedrale di Pordenone.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la chiesa concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, la domanda di contributo corredata della relazione illustrativa delle opere e del relativo preventivo di spesa.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 9.922,50 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di complessivo di 29.767,50 euro per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3568 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento alla chiesa concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento del restauro del duomo concattedrale". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

14. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) al comma 5 dell'articolo 8 le parole <<31 dicembre 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2017>>.

(2)(3)

15. Dopo il comma 79 dell'articolo 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono inseriti i seguenti:

<<79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.

79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.>>.

16. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito, accertati prima del 31 dicembre 2013, derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di ricostruzione delle zone terremotate del 1976, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi dai Sindaci-funzionari delegati ovvero dal Direttore del Servizio regionale competente.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare lo stanziamento allocato all'unità di bilancio 3.4.2.1064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 4433, pari a 1.284.322,73 euro in conto competenza derivata dell'anno 2013, per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle ATER della regione a sostegno delle opere di efficientamento energetico da realizzare sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica dalle stesse gestito al fine di favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

18. Il contributo di cui al comma 17 viene riconosciuto in misura non superiore all'80 per cento del costo delle opere e in presenza di un finanziamento a carico delle ATER non inferiore al 20 per cento.

19. Sono finanziabili le opere realizzate su singoli edifici ovvero su porzioni definite di fabbricati e i finanziamenti sono concessi ed erogati con le procedure previste dalla disciplina contributiva dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ove compatibili con la caratteristica del finanziamento di cui ai commi 17 e 18.

20. Il contributo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico.

21. Alla concessione ed erogazione del finanziamento provvede la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, università - Servizio edilizia con i termini e le modalità di cui al comma 19 indicati in fase di comunicazione dell'assegnazione degli stanziamenti da attuarsi in proporzione agli alloggi a disposizione delle ATER sul territorio della regione al 31 dicembre 2013. L'entità complessiva dei contributi regionali non può in alcun modo eccedere gli importi derivanti dal riparto dello stanziamento di cui al comma 17.

22. Al fine di completare la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale nel Comune di Precenicco con itinerario ciclabile di un tratto di via Latisana, a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5374/ERCM-508, del 7 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), il Comune di Precenicco è autorizzato a utilizzare l'importo di 100.000 euro pari alle due annualità già concesse ed erogate a favore del Comune con decreto PMT/SEDIL/2956, del 29 maggio 2012, per la realizzazione del borgo rurale di Precenicco.

23. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune presenta apposita domanda di conferma e devoluzione del contributo alle competenti strutture regionali. Nel decreto di conferma del contributo di cui al comma 22 sono indicate le modalità e i termini di rendicontazione dell'opera.

24. Il Comune di Precenicco è autorizzato a devolvere le residue diciotto annualità del contributo ventennale di 50.000 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL, n. 2956, del 29 maggio 2012, per la costruzione della nuova palestra comunale nell'area ex campo sportivo in sostituzione della realizzazione del borgo rurale di Precenicco.

25. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Precenicco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, domanda di conferma e devoluzione del contributo di cui al comma 24 corredata di una relazione illustrativa dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano per i lavori, anche già eseguiti, di ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica).

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6381 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in comune di Basiliano per i lavori, anche già eseguiti, di ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica)".

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro per sostenere oneri anche pregressi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio parrocchiale.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6382 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro per sostenere gli oneri anche pregressi inerenti la manutenzione dell'edificio parrocchiale".

32. In attuazione di quanto previsto dalla convenzione rep. 9555/2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere a Trenitalia SpA l'importo del corrispettivo dei servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), resi a decorrere dal 15 dicembre 2013. Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 9555/2012 relativo all'estensione dei servizi ferroviari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Trenitalia SpA l'importo onnicomprensivo di 881.100 euro quale corrispettivo dei servizi ferroviari resi a decorrere dal 15 dicembre 2013 e fino al 13 dicembre 2014, che saranno disciplinati nello stipulando atto aggiuntivo alla convenzione rep. 9555/2012.

33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 3.7.1.5063 con riferimento al capitolo 3820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

34. Non si fa luogo al recupero dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 (Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre, 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento), prima della data di entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato in difetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), qualora il beneficiario abbia trasferito la proprietà a un soggetto che si è impegnato con apposito atto ad assicurare la destinazione dello stesso alla pubblica utilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 20/2013.

Lettera a) del comma 14 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.

Lettera b) del comma 14 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.