Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 11

(Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario FESR "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", e di cui all'articolo 23, comma 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea", nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 5.501.000 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2014, un milione di euro per l'anno 2015, 860.000 euro per l'anno 2016, 811.000 euro per l'anno 2017, 810.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2110 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica per il programma transfrontaliero <<Italia -Slovenia - 2014-2020>>".

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9.230.000 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 1.240.000 euro per l'anno 2014, 1.270.000 euro per l'anno 2015, 1.290.000 euro per l'anno 2016, 1.320.000 euro per l'anno 2017, 1.340.000 euro per l'anno 2018, 1.370.000 euro per l'anno 2019 e 1.400.000 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo <<Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione>> - 2014-2020".

4. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e il completamento dei progetti cofinanziati nell'ambito dell'Asse 2 "Competitività e società basata sulla conoscenza" e dell'Asse 3 "Integrazione sociale" del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013 e, in particolare, del progetto strategico denominato "E-HEALTH - E-Health nella macroarea transfrontaliera" e dei progetti standard denominati "E-cardionet - Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera" e "Transarmon - Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT & Public Administration GEIE", costituito con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1186 (Adesione al GEIE denominato "net europe-it & public administration"), un contributo straordinario di 33.000 euro.

5. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio sistemi informativi ed e-government della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 1873 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al GEIE per i progetti strategici E-health nella macroarea transfrontaliera, E-cardionet e Transarmon, cofinanziati dall'Asse 3 integrazione sociale del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013".

7.

( ABROGATO )

(1)

8.

( ABROGATO )

(2)

9. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è autorizzata a corrispondere le somme derivanti da eventuali atti di transazione, con riferimento alle controversie nelle quali l'Amministrazione regionale è costituita in giudizio, relative a rapporti obbligatori concernenti le gestioni delle pregresse unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 9372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri da transazioni giudiziali e stragiudiziali concernenti le gestioni delle pregresse unità sanitarie locali".

11. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<legge regionale 11/2009,>> sono inserite le seguenti: <<nonché alle Sezioni anticrisi di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013),>>;

b) le parole <<nella misura massima complessiva di 80 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima complessiva di 129 milioni di euro>>.

12. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2013, come modificato dal comma 11, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 si provvede mediante l'istituzione del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con una dotazione di 49 milioni di euro.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 49 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

Note:

Comma 7 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Comma 8 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.