Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1.
Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di Commercio di Udine a parziale sollievo degli oneri necessari per la realizzazione, all'interno del programma Friuli Future Forum 2014, del progetto speciale intitolato <<Sostenere lo sviluppo locale in Friuli. Ridefinire l'economia attraverso la diversificazione economica e il coinvolgimento degli stakeholder>>.
3. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6373 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Camera di commercio di Udine per la realizzazione del progetto speciale <<Sostenere lo sviluppo locale in Friuli. Ridefinire l'economia attraverso la diversificazione economica e il coinvolgimento degli stakeholder>>".
11. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 10/2010, come modificata dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 3.1.2.1056 e al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista con l'articolo 4, comma 35, Tabella D.
14. All'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.>>;

15.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è abrogata.

16. Al fine di dare attuazione al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), e in particolare, all'articolo 2, comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, a cedere gli impianti e i beni di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), alle cooperative attuali concessionarie e a concedere un aiuto tramite l'abbattimento del costo di acquisto subordinatamente alla decisione positiva della Commissione europea.
17. Il valore di mercato dei beni di cui al comma 16 e il valore del canone per l'affidamento in gestione dei beni per il periodo transitorio intercorrente tra la presa in consegna dei beni da parte dell'Amministrazione regionale e l'eventuale acquisto dei beni ai sensi del comma 16 è stabilito sulla base di una perizia di stima effettuata, anche nelle more del relativo trasferimento dallo Stato alla Regione, da un soggetto esperto e indipendente, designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale sono situati i beni.
22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 10.3.1.1168 con riferimento al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. Le entrate derivanti dal contratto di cessione di cui al comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.151 e sul capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
25. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, delle legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a promuovere la liquidazione volontaria e il conseguente scioglimento della società partecipata ERSAGRICOLA Srl a socio unico, secondo le norme dello statuto societario e le vigenti leggi in materia, provvedendo all'adozione degli atti allo scopo necessari.
26. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, come inserito dal comma 26, lettera a), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2014 all'Associazione Kmečka Zveza - Associazione agricoltori di Trieste una sovvenzione una tantum di 40.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi, erogata in via anticipata e in unica soluzione.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa.
31. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 6384 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sovvenzione una tantum all'Associazione Kmečka Zveza- Associazione agricoltori di Trieste per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi".
34. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 4/2014, come modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa massima di 24 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
35. Le domande presentate nel corso dell'esercizio finanziario 2013 per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), diretti a sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, non finanziate per carenza di fondi nell'esercizio di riferimento, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nell'esercizio finanziario 2014, con priorità rispetto alle domande presentate per le medesime finalità nell'anno 2014.
36. Per le finalità di cui al comma 35 i destinatari dell'intervento confermano l'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate presentando alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali istanza di finanziamento delle domande già presentate nel corso dell'esercizio finanziario 2013, nei termini e secondo le modalità previsti con regolamento regionale.
37. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1399 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per interventi di promozione dell'economia delle rispettive province e la realizzazione di infrastrutture socio-economiche".
38. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione promuove, di concerto con l'Aeronautica Militare, un progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, da attuarsi nel periodo dal 2014 al 2017, per la realizzazione, presso la base aerea di Rivolto (Codroipo), sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, di un'infrastruttura prefabbricata e altre opere accessorie, per la creazione di un percorso guidato fruibile dai visitatori.
39. Le modalità di realizzazione del progetto di cui al comma 38 nei suoi aspetti tecnici, progettuali, amministrativi, organizzativi e promozionali, sono definite dall'Agenzia Turismo FVG, quale soggetto incaricato dell'attuazione, a cui è attribuito il compito di stipulare atti o convenzioni con l'Aeronautica militare.
40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un finanziamento dell'importo di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9166 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia Turismo FVG per la creazione di un percorso guidato presso la base aerea di Rivolto (Codroipo)".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), costituite nel periodo successivo alla data dell'1 ottobre 2013, in relazione a oneri relativi all'esercizio delle strutture ricettive localizzate nel territorio montano di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all'attività di promozione e pubblicità delle stesse, compresa l'informazione sul territorio e sull'offerta territoriale di eventi e manifestazioni di interesse turistico a valere fin dall'1 gennaio 2014.
47. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi dell'area montana di nuova costituzione".
51. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive a completamento dell'offerta turistica dei poli sciistici montani e a ridurne significativamente i costi per l'utenza sportiva, è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione dei Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.
52. I finanziamenti sono concessi a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.
53. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 6378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento al Comune di Forni Avoltri a sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza ".
56. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 9171 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento agli incubatori certificati regionali per progetti a sostegno di start - up innovative".
57. Per le finalità di cui al comma 54, lettera b), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 9169 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento agli incubatori certificati regionali per spese connesse a scambio di esperienze e job shadowing".
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale selezionati in attuazione dell'asse IV LEADER del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 per l'attività di informazione, animazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.
59. I contributi di cui al comma 58 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
61. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.
62. Per le finalità di cui ai commi 58, 59, 60 e 61 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4976 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi ai gruppi di azione locale per l'attività di informazione, animazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze".
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per gli oneri legali sostenuti dal gruppo di azione locale Open Leader con sede a Pontebba per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000.
64. La Comunità montana presenta domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione sulla spesa sostenuta e prevista con la relativa tempistica.
66. Il decreto di concessione del finanziamento prescrive, altresì, la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente recuperate a seguito delle pronunce giudiziali.
67. Per la finalità di cui al comma 63 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4978 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per gli oneri legali sostenuti dal gruppo di azione locale Open Leader per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999".
68. Il termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è prorogato al 31 dicembre 2015.
70. Gli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono definitivamente rendicontati con la spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, tramite presentazione del rapporto annuale di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002.
72. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), trova applicazione per le annualità 2014-2015, anche nel caso di riprogrammazione di contributi già concessi per interventi di infrastrutturazione industriale anche mediante project financing, disponendo una nuova destinazione tenuto conto delle priorità strategiche relative a interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione anche straordinaria di infrastrutture generali destinate a un uso pubblico non economico.
74. In deroga all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'erogazione dei contributi riprogrammati ai sensi del comma 72, già concessi per interventi di infrastrutturazione industriale mediante project financing, è disposta a fronte dell'accensione da parte del beneficiario di mutui stipulati per la realizzazione degli interventi fino a concorrenza dell'importo concesso.
75. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, nel rispetto della regola "de minimis", possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizione debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/1999 operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile.
76. Per le finalità di cui al comma 75, la Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a trasferire, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, risorse per un ammontare di 3 milioni di euro dai predetti fondi alla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile.
77. Le risorse trasferite ai sensi del comma 76 sono riservate per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 75.
78.
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 118 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:
<<c bis) dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.>>.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il regolamento previsto all'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), al fine di consentire al Consorzio di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), di concorrere all'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007.
80. La disposizione di cui comma 79 entra in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
81.
In via di interpretazione autentica le norme citate nell'articolo 12 della legge regionale 2/2012 e richiamate dall'articolo 13, comma 24, della medesima legge sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 2/2012.

83.
Dopo il comma 23 dell'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), è inserito il seguente:
<<23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.>>.

85. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 84 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
87. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9172 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SPA per interventi di completamento e manutenzione in connessione con il centro intermodale".
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di E.V.E. S.r.l. di Trieste a parziale sollievo degli oneri relativi alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2014.
89. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
90. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9176 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al progetto International Talent Support - ITS 2014".
92. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine di durata del vincolo di stabilità delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" 2007/2013, come previsto dai bandi ovvero da diversa procedura di evidenza pubblica, è stabilito in tre anni dal completamento dell'operazione.
93. Le disposizioni di cui al comma 92 si applicano esclusivamente nei confronti delle piccole e medie imprese beneficiare dei contributi del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia.
94. Le previsioni di cui ai commi 92 e 93 si applicano agli atti amministrativi già adottati dall'Amministrazione regionale i cui termini di durata del vincolo non siano ancora decorsi.
95.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la partecipazione all'iniziativa "Trieste città del caffè" da realizzare anche in collaborazione con il Comune di Trieste, in particolare presso il "Salone degli Incanti - ex Pescheria" di Trieste.
97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
98. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
99. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9177 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la partecipazione all'iniziativa "Trieste città del caffè"".
100.
L'articolo 21 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), è abrogato.

101.
Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è abrogato.

102. Nell'ambito delle procedure previste dai commi 107, 108 e 109 e nel rispetto delle condizioni ivi prescritte al fine di creare un contesto favorevole per l'insediamento di iniziative industriali in area montana che sostengono l'occupazione e contribuiscono a rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999 concesso con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 14 dicembre 2009, n. 3138 al Consorzio per il Nucleo industriale della Provincia di Pordenone, anche per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano.
103. La conferma di cui al comma 102 è disposta dall'Amministrazione regionale previa istanza del Consorzio, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un quadro riepilogativo delle spese.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina per lo sviluppo dei consorzi di sviluppo industriale), concesso con decreto del Direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale della Direzione centrale attività produttive 10 novembre 2010, n. 2209 all'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), a fronte della parziale modifica delle condizioni fissate per la riqualificazione mediante project financing dell'intervento contribuito, nel rispetto della normativa in materia di appalti.
105. La conferma di cui al comma 104 è disposta dall'Amministrazione regionale previa istanza dell'EZIT, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali, allegando la proposta di contratto di project financing, previa verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario di mercato, rispetto al progetto originario, e previa presentazione dell'elaborato tecnico di riqualificazione dell'intera struttura dell'intervento contribuito e di realizzazione di spazi attrezzati interni per non meno di undici unità produttive. Restano ferme le condizioni sostanziali e le modalità stabilite ai fini dell'erogazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal comma 106, e gli obblighi connessi al vincolo di destinazione e di rendicontazione previsti dal citato decreto di concessione.
106. L'Amministrazione regionale, previa conferma del contributo, è autorizzata a erogare lo stesso, a parziale deroga dell'articolo 15 della legge regionale 3/1999, a fronte dell'accensione da parte del beneficiario dei mutui stipulati per la realizzazione dell'intervento fino a concorrenza dell'importo concesso.
109. La disciplina di cui al comma 107 non trova applicazione nei confronti di imprese in difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di consorzi industriali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un quadro riepilogativo delle spese.
111. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.
112. Per le finalità previste al comma 107 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento degli interventi attuati dai Consorzi di sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano".
113. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1 Comma 107 interpretato da art. 2, comma 85, L. R. 27/2014
2 Comma 108 interpretato da art. 2, comma 86, L. R. 27/2014
3 Comma 68 interpretato da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014
4 Comma 48 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
5 Comma 49 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
6 Comma 50 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
7 Comma 55 sostituito da art. 2, comma 10, L. R. 20/2015
8 Comma 42 abrogato da art. 2, comma 30, L. R. 20/2015
9 Comma 43 abrogato da art. 2, comma 30, L. R. 20/2015
10 Lettera a) del comma 10 abrogata da art. 1, comma 7, L. R. 33/2015
11 Comma 19 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 33/2015
12 Parole aggiunte al comma 20 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 33/2015
13 Comma 21 abrogato da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 33/2015
14 Parole soppresse al comma 20 da art. 10, comma 51, L. R. 14/2016
15 Derogata la disciplina del comma 70 da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
16 Derogata la disciplina del comma 70 da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
17 Parole aggiunte al comma 18 da art. 34, comma 11, L. R. 6/2019
18 Comma 18 abrogato da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
19 Comma 19 abrogato da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 6, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 6, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 6, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 6, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.