Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1.
In relazione al combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 15, commi 1 e 5, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia regionale del lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 8482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia regionale del lavoro".
6. I trattamenti di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 ancora da liquidare alla data di entrata in vigore della presente legge sono corrisposti a decorrere dal momento dell'assunzione a protocollo, da parte dell'Amministrazione regionale, della determina definitiva di pensione emessa dall'INPS.
7. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per i dipendenti che transitano dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto, continua a trovare applicazione l'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e la relativa prestazione è costituita dalla differenza tra quanto previsto dal citato articolo 143 e l'indennità premio di servizio calcolata alla data dell'opzione, cui va sommato il teorico trattamento di fine rapporto maturato nel periodo intercorrente tra la data dell'opzione e quella di cessazione dal servizio; ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), è esclusa la quota destinata a previdenza complementare.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale regionale non dirigente è rideterminato portando in riduzione, per le annualità interessate, gli importi corrispondenti ai risparmi contrattuali già accreditati in applicazione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - Quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - Code contrattuali, sottoscritto il 3 luglio 2007; gli importi medesimi sono riaccreditati al bilancio regionale. Le risorse accantonate in attuazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del suddetto Contratto collettivo, già stanziate all'unità di bilancio 11.3.1.5033 - capitolo 9655, riaffluiscono, al netto degli importi di cui al primo periodo, al capitolo 9645 della medesima unità di bilancio per il finanziamento delle premialità riferite agli anni 2012, 2013 e 2014. Le disposizioni del presente comma sono attuate nel rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
9. In relazione al disposto di cui al comma 8, l'importo di 4.805.735,05 euro, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie), sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 e sul capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, riaffluisce al capitolo 9645 della medesima unità di bilancio.
10.
L'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, le procedure di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con risorse proprie della Regione stessa, al solo fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi e socio assistenziali. Con la legge finanziaria regionale, annualmente, sono determinate le modalità per il vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi da utilizzare da parte degli enti locali che attuano le procedure di cui al presente comma, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali stessi. Ai fini del computo complessivo della spesa del personale, quella relativa al personale oggetto delle procedure di cui al presente comma resta a carico dell'ente locale interessato.
2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.>>.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 4.800 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4495 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per la corresponsione di importi mensili aggiuntivi all'indennità del consigliere regionale di parità".
13. Per lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione si avvale, con modalità da definirsi mediante apposita convenzione, degli enti del Servizio sanitario regionale.
14.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è inserito il seguente:

16.
Dopo l'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Articolo 15 ter
 (Irregolarità della rendicontazione)
1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.
3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.
4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.
5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.>>.

19. Il patrocinio del Consiglio regionale rappresenta attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed è concesso dal Presidente del Consiglio regionale.
20. I criteri e le modalità di concessione del patrocinio del Consiglio regionale sono individuati dal regolamento di esecuzione adottato in conformità alle previsioni del Regolamento interno del Consiglio medesimo.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.