Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
CAPO VII
 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 26
 (Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 59, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 27
 (Conferma contributi su mutui a tasso variabile)
1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.
2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.
3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005 e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 27/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 27/2014
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 27/2014
11 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
12 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
13 Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 27/2014
14 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 27/2014
15 Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 27/2014
16 Lettera a ante) del comma 2 quater aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
17 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 quater da art. 4, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
18 Lettera b) del comma 2 quater sostituita da art. 4, comma 49, lettera c), L. R. 20/2015
19 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 14/2016
20 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 14/2016
21 Comma 8 bis sostituito da art. 10, comma 7, lettera c), L. R. 14/2016
22 Comma 9 sostituito da art. 10, comma 7, lettera d), L. R. 14/2016
23 Comma 2 quater interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019. Il Fondo viene posto in liquidazione e successivamente soppresso secondo i tempi e le modalità previste ai commi da 9 a 13, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
25 Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
26 A far data dal 22/6/2019 è abrogato il presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
Art. 29
 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)
6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.
7.
I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera a), L. R. 26/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera b), L. R. 26/2014
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera c), L. R. 26/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 2, lettera d), L. R. 26/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 72, comma 2, lettera e), L. R. 26/2014
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 72, comma 2, lettera g), L. R. 26/2014
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera h), L. R. 26/2014
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 29 bis
1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.
3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 20/2015
Art. 30
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)
6. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
8.
Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.

Art. 31
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014
Art. 32
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo)
1. Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.
2. Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.
6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
Art. 33
 (Gestione del territorio)
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014
Art. 34
1.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: <<d bis) Social-housing.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 36
 (Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
Art. 37
 (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)
3.
Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.
6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.
7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.