<<e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attivitā di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attivitā, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, č consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilitā del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;>>.