Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Disposizioni in materia di attivitą produttive.
Art. 7
(Modifiche all'
articolo 42 bis della legge regionale 12/2002
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002
dopo la parola <<
antecedenti
>> sono inserite le seguenti: <<
e nei ventiquattro mesi successivi
>>.
2.
Al
comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002
le parole <<
, a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo
>> sono soppresse.
3.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.