Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualitā e vie di navigazione)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualitā e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.