Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 33
1.
Ferma restando la sostituzione dell'articolo 92 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell'articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivitā economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 21/2013 č abrogata.