Art. 14
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della
legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialitā), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla
legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
Note:
1 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 15
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attivitā di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Note:
1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 6 č autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unitā di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalitā previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
4 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.