Art. 3
1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.