Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 6 č autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unitā di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalitā previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
4 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.