Art. 10
(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilitą temporanee o permanenti, etą, appartenenza, identitą di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2.
Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di paritą, dei diritti umani e delle libertą fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
b) promuove attivitą di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
c) segnala alle autoritą competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritą di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;
d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'
articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
3.
Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitł;
c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autoritą competenti;
d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del
decreto legislativo 286/1998.
4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identitą di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunitą e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di paritą nel promuovere la paritą di genere, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunitą tra uomo e donna, a norma dell'
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilitą fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla
legge 3 marzo 2009, n. 18.