Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 14, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Capo I bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Articolo 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
4 Articolo 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
5 Articolo 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
6 Articolo 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
7 Articolo 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
8 Articolo 1 septies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
9 Sostituita la rubrica del Capo II da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
10 Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
11 Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
12 Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
13 Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
14 Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
15 Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
16 Articolo 12 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
17 Articolo 13 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
18 Sostituita la rubrica del Capo III da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
19 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
20 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
21 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
22 Capo IV abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
CAPO I BIS
 DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Art. 1 ter
1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 1 quinquies
2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.
4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.
5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.
6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.
7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.
8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.
10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.
11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.
13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 13 bis aggiunto da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3 Comma 13 ter aggiunto da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4 Comma 13 quater aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019
5 Comma 13 quinquies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019
6 Comma 13 sexies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019
7 Comma 13 septies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO II
 GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 4
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
4 Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 6
1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, L. R. 33/2015
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 7
1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
g)   ( ABROGATA )
2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2015
2 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 24/2016
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 8
1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):
a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 9
 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;
b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;
c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;
d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 10
 (Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;
b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;
c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;
Art. 11
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Comma 1 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 14/2022
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 4, L. R. 14/2022
CAPO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
Note:
1 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 15
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Note:
1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.